STUDIO LEGALE MOSCATELLI CANALETTI

Se un condomino presente in assemblea, anche per delega, approva il rendiconto consuntivo, non può impugnare

2023-01-29 12:00

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impugnazione delibera,

Se un condomino presente in assemblea, anche per delega, approva il rendiconto consuntivo, non può impugnare la relativa delibera.

Se un condomino presente in assemblea, anche per delega, approva il rendiconto consuntivo, non può impugnare la relativa delibera.

Se un condomino presente in assemblea, anche per delega, approva il rendiconto consuntivo, non può impugnare la relativa delibera.


 


L’art.1137 C.C. prevede che ogni condomino assente, dissenziente o astenuto possa impugnare entro trenta giorni la deliberazione assembleare, con decorrenza del termine dalla adozione della delibera per gli astenuti o dissenzienti o dalla avvenuta comunicazione del verbale per gli assenti.


Esaminiamo il caso in cui l’assemblea dei condomini, pur in presenza di contestazioni sui conteggi circa il consumo idrico, approvava il rendiconto consuntivo “all’unanimità” dei presenti e con i quorum previsti dalla legge.


Le contestazioni erano state formulate, in particolare, dal delegato di una condomina senza trovare accoglimento dal consesso assembleare, ragion per cui la stessa agiva in giudizio impugnando la delibera condominiale.


Il Giudice del Tribunale di Torino rilevava di ufficio il difetto di legittimazione attiva della condomina che, in mancanza del presupposto previsto dall’art.1137 C.C., costituito dalla qualità di condominio “assente, dissenziente o astenuto”, non aveva titolo per impugnare la delibera assembleare. Per il giudicante non era sufficiente a provare il dissenso la formulazione di contestazioni non accolte dall’assemblea.


E’ interessante la motivazione adottata dal giudice che ha richiamato una sentenza della Suprema Corte che, in tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, ha affermato che “la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo” (Cass. Civile sez. II, 26/02/2019, n.5611).


Ricadeva sulla condomina impugnante, quindi, l’onere di provare la qualità di condomino dissenziente.


Il Giudice, poi, si è soffermato sulla natura di scrittura privata del verbale di assemblea che costituisce prova della provenienza delle dichiarazioni e non del contenuto ben potendo, chi intenda impugnare la veridicità, far ricorso ad ogni mezzo di prova nel relativo giudizio di impugnazione della delibera (Cassazione Civile sez. VI, 09/05/2017, n.11375).


            Nel caso in esame, la condomina non aveva provato alcunchè a riguardo.


            L’inequivoca espressione dell’approvazione all’unanimità della delibera di approvazione del rendiconto, quindi, non consentiva di attribuire una interpretazione diversa, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le delibere condominiali dotate di carattere negoziale devono essere interpretate in base ai criteri contrattuali di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e quindi privilegiando il dato letterale, il comportamento tenuto dalle parti e il principio di conservazione dell'atto” (Cassazione civile sez. II, 01/06/2016, n.11427).


            Alla inammissibilità della domanda è seguito anche il rigetto.


            Il fatto che il delegato della impugnante avesse formulato delle contestazioni al fine di rielaborare i conteggi senza trovare accoglimento da parte dell’assemblea, non comportava alcuna violazione di legge in virtù di quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Cassazione Civile sez. II, 11/10/2022, 11/10/2022, n.29619).


            L’assemblea, quindi, poteva legittimamente deliberare di non intraprendere azioni nei confronti del precedente amministratore ovvero di non modificare gli importi riportati in bilancio.


            Con sentenza n.387 del 27.01.2023, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, quindi, dichiarava inammissibile e rigettava l’impugnazione proposta.


                                                                      (Avv. Alessandro Moscatelli)



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