Ai fini della determinazione del quorum costitutivo e deliberativo la delibera assembleare deve tener conto anche della quota e del voto del condomino in conflitto di interessi. Il caso concerne l’adozione di una delibera di approvazione dei lavori straordinari di un fabbricato condominiale. Un condomino, allontanatosi per motivi di salute dall’assemblea, delegava a sostituirlo il socio accomandatario della società amministratrice del condominio, avente interesse all’adozione della delibera di approvazione dei lavori straordinari in quanto destinataria della percentuale del compenso calcolato sull’ammontare delle opere previste. La delibera veniva approvata con la maggioranza di cui all’art.1136 co.2 C.C. ma veniva impugnata da un condomino il quale deduceva che non poteva tenersi conto del voto espresso dall’accomandatario della società amministratrice del fabbricato, su delega di un condomino, in quanto lo stesso si trovava in conflitto di interesse. Il Tribunale adito, anche se la materia del contendere era cessata perché la delibera presuntivamente inficiata era stata sostituita da altra successiva, si pronunciava nel senso che, anche senza conteggiare i millesimi appartenenti al condomino che aveva conferito la delega all’amministratore del fabbricato, la delibera risultava assunta con un numero di condomini rappresentanti la metà dell’edificio ed a maggioranza semplice. La sentenza del Tribunale veniva confermata anche in appello. La Corte di Appello di Perugia si pronunciava ritenendo valida la delibera assembleare nello stesso senso indicato dal giudice di primo grado, ossia considerando ininfluente il voto da annullare del condomino in conflitto di interessi ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo. Il condomino impugnante proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte non condivideva il criterio assunto dalla Corte di Appello per ritenere valida la delibera assembleare e riteneva doversi esaminare la questione giuridica se, nel condominio negli edifici, nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum costitutivo e deliberativo debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell'intero edificio. L’orientamento della Cassazione è costante nell’affermare che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (Cass. Civ., Sez.II, 28.9.2015, n. 19131; Cassazione civile sez. II, 30/01/2002, n.1201). In tema di condominio negli edifici, l'ipotesi del potenziale conflitto di interessi tra il condominio ed i singoli partecipanti non è regolata, né può essere applicato in via analogica l’art.2373 C.C., dettato in tema di società di capitali, in quanto il ricorso all'analogia suppone il riscontro di una medesima ratio, che non è ravvisabile tra le società, aventi personalità giuridica e la peculiarità dell'istituto del condominio. Posto che, in caso di conflitto di interessi, al condomino sia vietato esercitare il diritto di voto, non si contempla nessuna ipotesi in cui, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, non si debba tener conto di tutti i partecipanti e di tutte le quote e nelle quali le maggioranze possano modificarsi in meno. Al contrario, avuto riguardo alla funzione strumentale del principio maggioritario, in ragione della tutela dei diritti dei singoli sulle parti comuni e della garanzia del godimento delle unità immobiliari in proprietà solitaria, non sembra corretto applicare i principi elaborati in tema di società di capitali. Il principio è stato affermato da Cass. Civ. Sez.II 23.02.2023 n.5642 che, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso ritenendo comunque valida la delibera assembleare ma ha stabilito che la Corte di Appello aveva errato nell’affermare che il voto del condomino delegato, espresso in una situazione di conflitto di interessi, non andasse computato nella determinazione dei quorum. Trani, 25.02.2023 (Avv. Alessandro Moscatelli)