STUDIO LEGALE MOSCATELLI CANALETTI

Mediazione e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

2023-12-11 16:19

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Mediazione e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

Mediazione e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.


La riforma Cartabia nell’introdurre rilevanti novità in materia di mediazione ha lasciato irrisolta la questione controversa che concerne la obbligatorietà o meno della mediazione nel procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.


L’art. 5 comma 4 lett. f) Dlgs 28/2010 esclude dalla mediazione obbligatoria i procedimenti in camera di consiglio.


Tra questa tipologia di procedimenti rientrerebbe anche l’azione per la revoca dell’amministratore di condominio, come espressamente previsto dall’art. 64 disp. att. C.C..


Le Sezioni Unite della Cassazione componendo un annoso contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito la connotazione del procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale riconducendolo nell’alveo dei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. SS. UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).


Con una pronuncia che era apparsa inizialmente una presa di posizione isolata, il Tribunale di Padova aveva affermato l’obbligatorietà della procedura di mediazione anche per il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio (Tribunale di Padova 24.02.2015 in Il Sole 24 Ore 25.03.2015, n.49).


Nella giurisprudenza di merito, però, veniva confermato questo iniziale orientamento in quanto veniva affermato che non possono sussistere dubbi in ordine alla applicabilità al procedimento di revoca dell’amministratore condominiale della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità.


In senso contrario non può rilevare la previsione contenuta nell’art.5, comma 4, lettera f, D.Lgs. 28/2010 che escludeva in via generale l’applicabilità del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio, atteso che è evidente che gli artt.71 quater e 64 disp.att. c.c. rappresentano norma speciale nella specifica materia del condominio, dovendosi peraltro considerare che a ritenere il contrario le due norme risulterebbero in parte qua sostanzialmente abrogate implicitamente, risultando del tutto inapplicabili; mentre, ravvisando il rapporto di specialità nel senso prospettato, l’art.5, comma 4, lettera f, del D.Lgs. 28/2010 manterrebbe un ampio spettro applicativo per tutti gli ulteriori procedimenti, il Tribunale di Macerata con decreto 10 gennaio 2018 (in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19084 - pubb. 22/02/201861) confermava che, preliminarmente al deposito del ricorso per la revoca dell'amministratore condominiale ai sensi degli articoli 1129 c. 11 c.c. e 64 disp. att. C.C., occorre – a pena d'improcedibilità della domanda – esperire il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 71 quater disp. att. introdotto dall'art. 5 c. 1 d.lgs. 28/2010.


In tal senso si era espresso anche il Tribunale di Vasto in data 4 maggio 2017 (in Il processo civile 6.11.17, secondo cui il procedimento di mediazione deve essere esperito prima di avviare l'azione giudiziale per la revoca dell'amministratore di condominio giacché la controversia, in base al combinato disposto dagli artt. 71-quater e 64 disp. att. c.c., rientra tra quelle soggette a detto obbligo ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.


Il decreto collegiale del Tribunale di Macerata del 10.1.2018 svolge un ragionamento sulla lettura combinata della normativa e sulla specialità delle norme in materia di condominio premettendo a) che il novellato art. 5 c. 1 bis del Dlgs 28/2010 ha disposto il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative a controversie in materie di condominio; b) che l'art. 71 quater disp. att. C.C. elenca espressamente – tra le controversie condominiali – quella relativa alla revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 64 disp. att. C.C..


In ragione di quanto sopra, per il Tribunale marchigiano non vi possono essere dubbi sull'applicabilità obbligatoria della mediazione nel caso di specie a nulla rilevando la previsione contenuta dal dlgs 28/2010 che in via generale esclude l'applicabilità dell'obbligatorietà della mediazione per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli art.li 737 e ss. c.p.c essendo evidente che gli art.li 64 e 71 quater disp. att. C.C. rappresentino norme speciali.


Ritenendo il contrario, le norme speciali risulterebbero sostanzialmente ed implicitamente abrogate.


Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio è subordinato al previo espletamento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non rilevando in senso contrario quanto disposto dall'art. 5, 4° comma, lett. f), d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, stante la specialità della disciplina dettata dagli art. 64 e 71 quater disp. att. c.c..


Era sembrato che la medesima soluzione non fosse stata adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 gennaio 2018 n. 1237).


Ma la ratio dell’ordinanza della Cassazione riguardava il presupposto processuale dell’impugnazione ex art.111 Cost. avverso il decreto della Corte di Appello piuttosto che il merito della questione.


La Cassazione dichiarava inammissibile un ricorso ex art. 111 Cost. avverso un decreto con cui la Corte di Appello aveva provveduto su un reclamo che, non rivestendo alcuna efficacia decisoria, lasciava salva la facoltà del revocato di chiedere una tutela giurisdizionale attraverso un processo a cognizione piena.


E' vero, infatti, che l'art. 71 quater disp. Att. C.C., (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per "controversia in materia di condominio", ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. 61 e 72 disp. att. C.c. (essendo l'art. 64 disp. att. C.C., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro, l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, conv. In L. 98 del 2013) del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.


In quanto tale, il giudice del merito aveva dato luogo all'interpretazione di un obiter dictum, cioè ad un'affermazione riportata dal giudice di legittimità, in via incidentale, in un passato provvedimento giurisdizionale, superando le resistenze espresse da una parte della dottrina.


La giurisprudenza di merito ha, poi, cambiato orientamento, ritenendo non obbligatoria la mediazione per il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.


In tema di condominio, il singolo condomino è legittimato a chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore in tutti i casi - seppure non tipici - di comportamenti contrari ai doveri imposti dalla legge e dal regolamento o che, comunque, pregiudichino la gestione economica o sociale del condominio, e ciò a prescindere dalla inerzia o volontà contraria dell'assemblea. In tal giudizio, è esclusa la mediazione in quanto si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (Tribunale Milano, 28/03/2018, n.955 in Condominio e Locazione 03.08.2018).


La corte di legittimità si è espressa, di recente, affermando che “il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e la mancata partecipazione integra il mancato avveramento di una condizione di procedibilità” (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2018, n.1237).


Permane, però, il contrasto tra le pronunce di merito con giudici a favore della obbligatorietà della mediazione (Tribunale Avellino, 20/12/2019 in Foro it. 2020, 11, I, 3662) ovvero contrari (Tribunale Milano, 28/03/2018, n.955 in Condominio e locazione.it 3 AGOSTO 2018).


Orbene, a prescindere dalle ragioni di carattere sistematico che, in ogni caso costituiscono pur sempre interpretazioni, sull’argomento forse occorrerebbe avere un approccio logico e pratico.


La obbligatorietà della mediazione per la procedura di revoca giudiziale dell’amministratore comporta la conseguente inutilità dello strumento giudiziale.


Infatti, la introduzione del procedimento di mediazione da parte del condomino o dei condomini, che abbiano interesse a far revocare giudizialmente l’amministratore, vedrebbe frustrato il loro intento nel momento in cui l’amministratore condominiale, nelle more, rassegni le dimissioni dall’incarico.


La conseguenza immediata sarebbe il venir meno dell’interesse da parte del ricorrente/i o, se il procedimento di revoca è iniziato ed è stato sospeso per consentire l’esperimento della mediazione, la cessazione della materia del contendere.


La differenza non è di poco conto per l’amministratore del condominio il quale, in mancanza della revoca, potrebbe nuovamente candidarsi per la nomina: ipotesi che la revoca, invece, escluderebbe.


Trani, 11.12.2013                                         Avv. Alessandro Moscatelli


 



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