STUDIO LEGALE MOSCATELLI CANALETTI

Impugnazione di una delibera condominiale con istanza di sospensiva, compenso all’avvocato per due procedime

2023-02-12 11:17

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Impugnazione di una delibera condominiale con istanza di sospensiva, compenso all’avvocato per due procedimenti autonomi?

Impugnazione di una delibera condominiale con istanza di sospensiva, compenso all’avvocato per due procedimenti autonomi?


 


Un avvocato aveva rappresentato e difeso un condominio in una causa di impugnazione di delibera assembleare nel corso della quale era stata proposta anche un’istanza di sospensiva.


Il condominio, conclusosi il giudizio, non aveva corrisposto al professionista il compenso dovuto.


Per tale motivo l’avvocato era costretto a depositare dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il ricorso ex art.14 del D.Lgs. n.150/2011 al fine di vedersi accertare e liquidare il compenso spettante per l’attività giudiziale svolta.


Il condominio si costituiva e resisteva in giudizio.


Il Tribunale accertava e dichiarava il diritto dell’avvocato a percepire il compenso, secondo le tariffe vigenti, sia per la fase cautelare della sospensiva della delibera impugnata che per la fase del merito, in considerazione dell’autonomia dei due procedimenti; inoltre, riteneva di procedere sugli onorari all’aumento del 20% in virtù della pluralità di condomini che avevano impugnato la delibera.


            Il condominio proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata assumendo, in un primo motivo di gravame, che l’istanza di sospensione della delibera impugnata, pur avendo natura lato sensu cautelare, non presentava comunque concreta autonomia procedurale rispetto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare.


            Il condominio deduceva anche, in un secondo motivo di gravame, che la maggiorazione del 20% sugli onorari ex art. 5, quarto comma, D.M. 585/1994, doveva essere esclusa, essendo applicabile solo quando il professionista abbia assistito e difeso più persone, e non quando il medesimo professionista abbia difeso una sola parte contro una pluralità di parti avverse; l’esclusione della maggiorazione derivava anche dal fatto che nella specie l’impugnazione della delibera non poteva ritenersi proposta da una pluralità di parti - da intendersi come distinti centri di interesse - ma dai comproprietari di un’unica unità immobiliare.


            Nella fattispecie in esame, quindi, vengono in rilievo due questioni:


1)     se nel procedimento di impugnazione di una delibera assembleare in cui si chiede anche la sospensione della efficacia esecutiva della delibera medesima, coesistano o meno due autonomi procedimenti ai fini della determinazione del compenso dell’avvocato;


2)     se il difensore che agisce in giudizio contro una pluralità di convenuti abbia diritto alla maggiorazione del 20% previsto dalla tariffa professionale.


La Suprema Corte ha dato risposta ai due quesiti affermando che all’avvocato spetta il compenso per ciascuno dei due procedimenti (cautelare e di merito), mentre la maggiorazione del 20%, nel caso di specie, non spetta per l’applicabilità della normativa vigente al tempo della prestazione (D.M. n.585/1994), oggi superata.


Sotto il primo profilo, pur essendosi registrati concreti dubbi sulla natura cautelare di tale istanza (sul punto, sia pure indirettamente, Cass. Sez. II, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012), la nuova versione dell’art. 1137 C.C. introdotta nel 2012, riconduce espressamente la sospensiva della delibera assembleare entro l’ambito della disciplina dei procedimenti cautelari.


Ne consegue che correttamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la fondatezza della pretesa dell’avvocato ricorrente di riconoscimento di un autonomo compenso per il patrocinio prestato in relazione all’istanza di sospensiva della delibera assembleare, costituendo il procedimento in corso di causa scaturito da tale istanza un procedimento comunque autonomo rispetto alla controversia di merito concernente l’annullamento della delibera assembleare.


Sotto il secondo profilo, nell’affermare che il disposto di cui all’art. 5, quarto comma, del D.M. 585/1994 doveva trovare applicazione anche all’ipotesi in cui il professionista assista il cliente contro più parti, il Tribunale di Torre Annunziata ha immotivatamente disatteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la facoltà di aumento del venti per cento, sancita dall'art. 5, quarto comma, del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile ratione temporis, riguarda l'ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, e non anche quella in cui molteplici siano solo le parti avverse.


Solo successivamente è stato consentita la maggiorazione del 20% nei casi di pluralità di parti avverse, come previsto dall'art. 5, quarto comma, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22279 del 27/09/2013, richiamata anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19650 del 2017, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18941 del 10/09/2007), e come attualmente previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55.


La Corte di Cassazione, quindi, con ordinanza n.3416 del 03.02.2023 riteneva infondato il primo motivo e fondato il secondo motivo, cassando la sentenza con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.


Trani, 11.02.2023                                         (Avv. Alessandro Moscatelli)



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