STUDIO LEGALE MOSCATELLI CANALETTI

Incendio dell’auto nel garage condominiale. Chi risarcisce?

2023-03-04 12:38

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Incendio dell’auto nel garage condominiale. Chi risarcisce?

Incendio dell’auto nel garage condominiale. Chi risarcisce?


Il caso.


Nell’autorimessa condominiale situata al piano seminterrato del fabbricato prendeva fuoco un’autovettura di proprietà di un condomino.


L’incendio causava danni, oltre che alla stessa autovettura, anche alle parti comuni del fabbricato.


Per tale motivo, il condominio citava in giudizio dinanzi al Tribunale il proprietario del veicolo al fine di ottenere il risarcimento dei danni previo accertamento della responsabilità del proprietario dell’autovettura che, parcheggiata nel garage poche ore prima, era stata causa di un incendio danneggiando i manufatti comuni.


Si costituiva in giudizio il proprietario del veicolo che contestava e chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal condominio ma, preliminarmente, chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa garante dei rischi derivanti dalla circolazione dell’autoveicolo.


Anche la compagnia assicurativa si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.


Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 625 del 4 aprile 2019 accoglieva parzialmente la domanda accertando la responsabilità concorrente del condominio e del proprietario dell’autovettura respingendo la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa.


Il proprietario dell’autovettura appellava la sentenza di primo grado in relazione al solo capo contenente il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della società di assicurazioni.


La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 84 del 13 gennaio 2021, rigettava l'appello, ritenendo che il sinistro non rientrasse nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli e natanti, in quanto verificatosi in un'area privata. La Corte escludeva che la polizza assicurativa comprendesse la responsabilità per sinistri su aree private, essendo questa oggetto di una garanzia aggiuntiva non sottoscritta dall’assicurato.


A prescindere dalla dinamica e dalle circostanze particolari dell’evento che, in base al materiale probatorio raccolto, hanno portato ad attribuire una responsabilità concorsuale tra il condominio ed il proprietario dell’autovettura, ciò che emerge dalle decisioni dei due gradi di giudizio è la esclusione della garanzia assicurativa dell’autovettura per il fatto che la stessa era parcheggiata in un garage condominiale e, quindi, in un’area privata.


Il proprietario del veicolo ha proposto ricorso per Cassazione.


            Il ricorrente ha proposto dinanzi alla Suprema Corte, tra gli altri, due motivi (il terzo ed il quarto), oggetto di particolare interesse.


Nel terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1917 c.c. e dell’art. 122 D. Lgs. n. 209/2005, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c..


Secondo il proprietario dell’autoveicolo, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore nella parte in cui ha escluso che il sinistro in questione sia riconducibile al concetto di circolazione e dunque al paradigma di cui all'art. 2054 c.c. e all’art. 122 D.Lgs. 209/2005, disattendendo gli orientamenti giurisprudenziali sul punto e le risultanze processuali.


            Nel quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 122 e 144 d.lgs. n. 209 del 2005, dell'art. 3, secondo comma, lett. a) D.M. 1.4.2008 n. 86 nonché dell'art. 2054 c.c., dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 117 Cost..


            Il Giudice Territoriale sarebbe incorso nel vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui ha escluso l'operatività della disciplina della responsabilità civile obbligatoria per veicoli e natanti e dunque la garanzia assicurativa invocata, in ragione del carattere asseritamente privato del sinistro, senza tener conto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, che abbracciano una nozione diversa e più ampia di circolazione, ricomprendendo in essa anche la sosta, che è concetto ricompreso nella circolazione, in area privata.


La soluzione.


            La Corte di Cassazione Sez.VI con ordinanza n.6290 del 02.03.2023 ha sostanzialmente accolto il ricorso proposto dal proprietario dell’autovettura, peraltro ribadendo principi già consolidati sia nel diritto interno che a livello comunitario.


            È stata, infatti richiamata la sentenza n. 21983 del 30.07.2021 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha statuito il principio di diritto secondo cui è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo nella nozione di circolazione stradale, divenendo invece irrilevante la natura pubblica o privata dell'area - anche in fase statica, preliminare o successiva -, nonché il tipo di uso che del mezzo si faccia.


            Secondo gli Ermellini, per l'assicurato-danneggiato rimane non coperta dall’assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada. Tali ipotesi si ravvisano essenzialmente nell’uso anomalo del veicolo, come nel caso in cui venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone.


L'interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di "circolazione" su "aree... equiparate" alle "strade di uso pubblico" di cui all'art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa conforme al diritto dell'U.E. e, in particolare, alla nozione di circolazione posta all'art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972, e ripresa nelle successive Direttiva 84/5/CE del Consiglio del 30/12/1983 (c.d. "Seconda direttiva", attuata con L. n. 242 del 1990 e con L. n. 20 del 1991), Direttiva 90/232/CEE del Consiglio del 14/5/1990, Direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/5/2000.


Alla stregua di tali principi, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, risultando dagli atti di causa che l'automobile della ricorrente era stata parcheggiata nel garage condominiale poche ore prima dell’incendio e, quindi, secondo il suo normale utilizzo.


La Suprema Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.


In sintesi, parcheggiare l’autovettura nel garage condominiale rientra nel concetto normale di circolazione che prescinde dal luogo in cui si trova con la conseguenza che, in caso di incendio, la assicurazione è tenuta a garantirne i rischi.


Trani, 04.03.2023                                         (Avv. Alessandro Moscatelli)


 



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