Esecuzione dell’ordinanza di reintegra nel possesso di un terreno: mutamento del soggetto e modificazioni del bene nelle more del procedimento. In un giudizio di reintegrazione nel possesso, veniva emessa ordinanza da parte del Giudice del Tribunale con cui si immetteva nel possesso di un terreno la parte ricorrente con ordine di rimozione della recinzione ivi apposta dalla parte resistente. Poiché il possessore del terreno non ottemperava all’ordinanza, il ricorrente era costretto a notificare l’ordinanza in forma esecutiva in uno all’atto di precetto con obbligo di fare. Il possessore del terreno proponeva atto di citazione di opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art.615 c.p.c.. L’opponente eccepiva l’insussistenza in capo al precettante del diritto di intimare l’esecuzione dell’ordinanza resa nei confronti di soggetto diverso evidenziando come la parte del giudizio definito dal titolo esecutivo fosse soggetto ben diverso dall’opponente che, pertanto, non poteva ritenersi destinatario di alcun ordine, tanto che l’intimazione di fare era stata rivolta nei confronti di altro soggetto. Inoltre, il possessore eccepiva che il fondo in questione non era quello oggetto della ordinanza di reintegra, avendo una diversa identificazione catastale. Si costituiva l’intimante che produceva l’atto di compravendita con il quale, nelle more del giudizio possessorio, l’attuale possessore del fondo aveva acquistato dal titolare, parte costituita in quel giudizio, l’area in questione. Per l’intimante detta cessione aveva configurato una successione nel giudizio possessorio ex artt. 1169 C.C. e 111 IV comma c.p.c. con conseguente legittimazione passiva dell’attuale possessore del fondo, nuovo obbligato dell’ordine di reintegra. Infatti, ai sensi dell’art.1169 C.C., la reintegrazione si può domandare anche nei confronti di chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio; inoltre, l’art. 111 IV comma c.p.c che prevede che la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare del diritto controverso. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 bis ss c.p.c., il Giudice del Tribunale di Perugia respingeva la proposta opposizione ritenendo “incontroverso fra le parti che nel corso del giudizio possessorio l’area oggetto della controversia – o più precisamente parte di essa – era stata oggetto di trasferimento all’opponente”; quest’ultimo, quindi, era legittimato passivo ai sensi dell’art.111 c.p.c. e veniva condannato al pagamento delle spese processuali. Il possessore del fondo proponeva appello avverso l’ordinanza resa dal Tribunale lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 C.C., atteso che il Tribunale aveva erroneamente considerato circostanza pacifica il fatto che l’area oggetto di controversia fosse stata trasferita in proprietà all’appellante, quando invece la documentazione versata in atti dimostrava l’esatto contrario ovverosia che l’immobile acquistato era ben diverso da quello oggetto di possessoria. Si costituiva in appello l’intimante deducendo la sostanziale corrispondenza tra l’immobile oggetto di tutela possessoria e quello appartenente al precettato e sostenendo la legittimazione passiva di quest’ultimo. La Corte di Appello confermava che, nelle more del giudizio di reintegra, l’appellante aveva acquistato il terreno oggetto di tutela possessoria che risultava essere il medesimo salvo diversa identificazione catastale derivante dalla realizzazione di manufatti sull’area in questione. L’appellante, quindi, era divenuto successore a titolo particolare dell’originario convenuto, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti, delle disposizioni di cui all'art.111 c.p.c., alla cui stregua “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. La sentenza pronunciata (…) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (…)”, anche senza la sua partecipazione al giudizio che ha prodotto il titolo del precetto opposto. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n.202 del 17.03.2023, rigettava l’appello confermando l’ordinanza resa in primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali. Trani, 21.03.2023 (Avv. Alessandro Moscatelli)