STUDIO LEGALE MOSCATELLI CANALETTI

La realizzazione di una tettoia in violazione delle distanze, demolita a seguito di un giudizio, comporta il r

2023-05-05 16:10

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La realizzazione di una tettoia in violazione delle distanze, demolita a seguito di un giudizio, comporta il risarcimento dei danni?

La realizzazione di una tettoia in violazione delle distanze, demolita a seguito di un giudizio, comporta il risarcimento dei danni?


Il proprietario di un appartamento in un fabbricato condominiale realizzava una tettoia in legno ancorata al suolo ed infissa alla parete esterna dell’edificio.


La tettoia veniva installata in violazione delle distanze di tre metri rispetto alla veduta dell’appartamento sovrastante (art.907 C.C.).


Il proprietario del piano superiore, quindi, citava in giudizio dinanzi al Tribunale il condomino che aveva realizzato il manufatto chiedendo la rimozione ed il risarcimento dei danni.


Il proprietario del piano sottostante non contestava la violazione delle distanze del manufatto dalle soprastanti vedute e provvedeva alla rimozione della tettoia lasciando intatta la struttura in legno.


Il Tribunale di Sassari, accertata l’illegittimità del manufatto per violazione della veduta in appiombo, acquisita dal proprietario del piano superiore per destinazione del padre di famiglia sin dalla realizzazione dell’edificio condominiale nel quale si trovavano i due appartamenti, ordinava l’integrale demolizione del manufatto, dunque anche della struttura in legno ancorata al suolo e anch’essa realizzata a distanza inferiore ai tre metri prescritti dall’art. 907 C.C. e rigettava la domanda di risarcimento dei danni per mancanza dei presupposti; condannava la convenuta alle spese di lite ed al pagamento di un importo di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza.


Il proprietario del piano sovrastante, però, non soddisfatto della sola condanna alla demolizione, proponeva impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari ritenendo dovuto il risarcimento dei danni in suo favore.


In effetti, la Corte di Appello di Cagliari con sentenza n.142 del 03.05.2023, riteneva che il Tribunale avesse errato nel non riconoscere all’attore alcun risarcimento del danno con la tautologica affermazione che “non risulta dimostrata la ricorrenza delle condizioni di legge della domanda accessoria di risarcimento del danno”, pur essendo stata accertata la natura illecita del manufatto realizzato ad una distanza inferiore ai tre metri dalla veduta dell’appartamento sovrastante.


Secondo la Corte, il primo giudice si era erroneamente discostato dal pacifico e univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza che, in tema di violazione delle distanze tra proprietà, riconosce al proprietario danneggiato sia una tutela in forma specifica che risarcitoria.


E’ stato infatti affermato che “la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta” (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n.12630 del 13/05/2019).


Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, dal fatto stesso della realizzazione del manufatto illegittimo e dal suo altrettanto illegittimo mantenimento per un certo arco di tempo, sino alla completa demolizione (peraltro conseguita solo alla sentenza di primo grado), discendeva il diritto del proprietario dell’appartamento sovrastante, completo di tutti i suoi elementi costitutivi, di essere risarcito del minor valore derivante al proprio immobile dalla violazione della servitù di veduta.


Danno che per l’innegabile difficoltà di quantificazione non poteva che essere liquidato mediante ricorso a criteri equitativi, secondo lo stato dei luoghi, le caratteristiche del fabbricato, il limitato periodo in cui la tettoia era rimasta interamente in piedi, completa della copertura, che era anche l’elemento di maggior sacrificio per l’affaccio in appiombo e di potenziale accesso per eventuali malintenzionati.


Trani, 05.05.2023                                                                       (Avv. Alessandro Moscatelli)



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